Il Ministero dello sviluppo economico, facendo seguito al DPR 74/2013 (criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari) ha emanato il DM 10 Febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 pubblicato sulla GU. 7 Marzo 2014 n. 55) con il quale diventa obbligatorio, dal 1° Giugno 2014, munirsi del “libretto di impianto per la climatizzazione“, conforme al modello di cui all’allegato I del decreto stesso. Sempre dal 1° Giugno 2014 il “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui all’art. 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso.
Il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica , riguardanti impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sono compilati secondo le disposizioni del DPR 74/2013, mentre gli allegati sono resi pubblici in formato pdf sul sito del Ministero dello sviluppo economico e presso il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone.
Al responsabile dell’impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce, mentre nel caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione