EMENDAMENTO ALLA PDL 282/2013 DI RIFORMA DELLA L.1/2005

La Giunta Regionale Toscana, ha ritenuto opportuno rivedere la proposta di Legge 282/2013 di riforma della legge sul governo del territorio (L. 1/2005), sulla base delle modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 69/2013 (Decreto del fare convertito con legge 98/2013) e altre novità, attinenti all’edilizia.

Le modifiche alla PDL 282/2013 riguardano quindi da una parte il recepimento di disposizioni legislative nazionali che hanno modificato il DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia);
dall’altra la necessità di modificare la normativa regionale per esigenza di chiarezza del testo, a vantaggio di tutti gli operatori del settore.

Per quanto riguarda il recepimento delle disposizioni legislative nazionali sono state rettificate le parti riguardanti in particolare il decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 :

La disciplina della ristrutturazione edilizia ricostruttiva i cui interventi sono tutti soggetti a permesso di costruire. Si segnala infatti che per esigenze di chiarezza e di semplificazione gli interventi di demolizione e ricostruzione con o senza il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente sono da ricondursi al medesimo titolo rendendo vana la delibera consiliare con la quale i comuni avrebbero indicato quelle parti delle zone omogenee “A” dove la SCIA per ristrutturazione edilizia ricostruttiva non avrebbe trovato applicazione e quelle in cui la sua efficacia sarebbe stata differita di un mese dalla sua presentazione;

Le deroghe al D.M. 1444/68 nella parte che riguarda le distanze tra edifici negli interventi di demolizione e ricostruzione.

L’agibilità parziale degli edifici o porzioni delle costruzioni

– Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire in zone soggette a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale

Negli interventi soggetti a SCIA, ci sia la possibilità, di chiedere al comune l’acquisizione di pareri o atti di assenso o quella di presentare da subito la SCIA ma l’efficacia è differita al momento della loro acquisizione

La Giunta ha recepito inoltre:

– Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 che modifica il DPR 380/2001 su modifiche interne di edifici a destinazione diversa da quella residenziale all’interno dell’attività edilizia libera

– La sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2103 nella parte che riguarda opere e interventi in zone sismiche che (per la loro minima entità) non sono soggetti al controllo

Per quanto riguarda le esigenze di chiarezza e certezza, la Giunta ha predisposto la rettifica della PDL di riforma del territorio nelle parti che riguardano:

– La realizzazione delle piscine (comprese quelle pertinenziali): esse devono preventivamente acquisire il permesso di costruire, considerando che questi interventi minano le risorse del territorio e incidono considerevolmente sui consumo della risorsa acqua.

– Al fine di armonizzare la normativa regionale a quella nazionale si rende necessaria l’eliminazione dell’addizione funzionale agli organismi edilizi nel limite del 20% del volume esistente intesa come intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia, in quanto l’intervento è riconducibile alle addizioni volumetriche soggette a permesso di costruire;

– La realizzazione di alcune tipologie di serre, in modo da evitare confusione tra la disciplina dell’attività di edilizia libera e quella relativa al territorio rurale contenuta nella PDL 282/2013 ;

– La riformulazione del DURC (Documento unico regolarità contributiva delle aziende edili) in modo da rendere efficaci i controlli e i rapporti tra i vari enti interessati (INPS, INAIL, Cassa edile, comune, altri soggetti pubblici). Le aziende ASL inoltre dovranno rendere accessibili on line ai soggetti di cui sopra le notifiche relative alle aperture di cantieri

– Il controllo delle attestazioni di agibilità degli edifici che deve essere effettuato dalle aziende ASL

– La possibilità di frazionamento per gli edifici a destinazione industriale o artigianale con mantenimento della destinazione produttiva e a parità di volumi e superifici. Tale misura può avere efficacia sullo sviluppo e il mantenimento delle economie reali sul territorio

– L’intervento della Regione in sostituzione del Comune qualora questo non fa fronte all’obbligo di demolire i manufatti abusivi realizzati in zone demaniali o soggette a vincolo paesaggistico

– L‘annullamento del permesso di costruire ad opera della Regione. Tale modalità va nella direzione di stabilire quali sono gli interventi soggetti a permesso di costruire e quali siano le condizioni per le quali ci sia un intervento regionale insieme alla tempistica relativa al procedimento. Questa possibilità di annullamento da parte della regione può essere applicata anche ad interventi di ristrutturazione edilizia conservativa soggetti a SCIA;

– L’edilizia sostenibile con adozione di linee guida regionali che contengono criteri e obiettivi prestazionali da seguire, che abbia, inoltre, sistemi per la certificazione ambientale dell’edilizia e incentivi economici ed urbanistici per gli interventi di edilizia sostenibile.

L’emendamento modifica anche alcuni articoli della proposta di legge riguardo al territorio rurale, quali l’installazione di manufatti temporanei ed interventi sul patrimonio edilizio a destinazione agricola in assenza di programma aziendale, e gli interventi sul patrimonio edilizio per destinazione d’uso non agricola.