CONVERTITO IN LEGGE IL DL “DESTINAZIONE ITALIA”

E’ stato convertito in legge il Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 cosiddetto “Destinazione Italia”. (L. 21 febbraio 2014, n. 9 in GU 21.02.2014 n. 43). Le novità in sede di conversione hanno riguardato l’attestato di prestazione energetica (APE), l’ampliamento delle lauree per poter esercitare da certificatore energetico, ulteriori figure preposte al contenimento energetico dell’impianto termico.

Attestato di prestazione energetica e sanzioni. (art. 1 comma 7). I commi  3 e 3 bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti da un unico comma 3, nel quale viene specificato, con apposita clausola, che nei contratti di compravendita o trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari, l’acquirente o il conduttore hanno ricevuto le informazioni e la documentazione circa l’attestato di prestazione energetica (APE). Lo stesso attestato deve essere allegato al contratto, tranne nei casi di locazione di unità immobiliari. L’omessa dichiarazione o la mancata allegazione, accertati dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, sono sanzionate, in misura uguale, alle parti in causa, con un pagamento tra 3.000 e 18.000 euro. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro ridotta della metà se la locazione non eccede la durata di tre anni. Resta comunque l’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Inoltre, almeno uno dei soggetti in causa, può richiedere che la nullità del contratto sia trasformata in sanzione amministrativa, essa ha effetto retroattivo, a meno che la stessa nullità non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Ne consegue che, per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito non c’è la necessità di presentare l’APE, così come non c’è obbligo di allegare l’APE nei contratti di singole unità immobiliari

Schermature solari mobili (art. 1 comma 8bis). Per il rilascio dell’attestato APE si tiene conto del raffrescamento  derivante  dalle  schermature  solari mobili, a condizione che la  prestazione  energetica  delle  predette schermature sia di classe 2, come definita  nella  norma  europea  EN 14501:2006, o superiore

Tecnici abilitati alla certificazione energetica (art. 1 comma 8 ter).  Sono ampliati i titolari di lauree che possono esercitare come certificatori energetici: entrano alcune lauree in ingegneria e quella di pianificazione territoriale.  I criteri di indipendenza e di assenza di conflitto di interessi non si applica qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti  pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia in quanto sono preponderanti le finalità istituzionali di perseguimento di  obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi.

Corsi abilitanti alla certificazione energetica (art. 1 comma 8 ter). Aumento del numero di ore per effettuare il corso abilitante che da 60 passa a 80 ore (all. 1 al Regolamento di cui al DPR 75/2013 sui requisiti dei certificatori e dei corsi di formazione); inoltre le Regioni e le provincie autonome riconoscono, quali soggetti  certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell’all. 1

Indici di prestazione energetica (art. 1 comma 8 quater). Ad eccezione delle locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, le offerte di vendita o di locazione, riporteranno gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio  o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Responsabile dell’impianto termico (art. 1 comma 7 bis). Modificato l’all.A del Dlgs 192/2005 che estende anche alle persone fisiche la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ed è delegato dal proprietario come terzo soggetto preposto al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.