
E' stata approvata dal Consiglio Regionale della Toscana la proposta di deliberazione n. 18 del 6 Febbraio 2012 della Giunta Regionale sui “criteri e modalità di installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2011”
L’articolo 12, comma 10 del d.lgs.387/2003 prevede che le Regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso un’apposita istruttoria - avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni di tutela del proprio territorio - che identifichi obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in tali aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
Con la legge regionale 21 marzo 2011 n. 11 la Regione Toscana ha approvato la “Prima individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti fotovoltaici a terra
Il Consiglio Regionale, con delibera n. 68 del 26 ottobre 2011, ha aggiornato la prima individuazione delle aree non idonee all’ installazione di impianti fotovoltaici a terra, sulla base delle proposte avanzate dalle province competenti relativamente alle zone all’ interno di coni visivi e panoramici, la cui immagine è storicizzata; alle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale; alla diversa perimetrazione
all’ interno delle aree denominazione di origine protetta (DOP) e alle aree a indicazione geografica protetta (IGP).
L'allegato 1, documento inerente “Impianti fotovoltaici a terra: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” è strutturato secondo gli obiettivi, il campo di applicazione, i criteri generali e di inserimento con le misure di mitigazione, modalità di gestione
Tra gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali troviamo
- il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nel rispetto della biodiversità e della conservazione delle risorse naturali, ambientali e culturali;
- la non interferenza dell'impianto in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità rispecchianti tradizioni agroalimentari locali;
- minor consumo possibile di suolo e minor impatto possibile dal punto vista percettivo, garantendo comunque l’efficienza e la resa dell’impianto;
- corretto ripristino dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti.
Le disposizioni del documento si applicano agli impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell’art. 205 quater comma 3 della L.R. 01/2005 e s.m.i., nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, ad esclusione di quelli di potenza inferiore a 20 kWp che non interessino aree sottoposte a tutela dei beni culturali e/o paesaggistici.
Tra i criteri da seguire troviamo:
- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, così come definite dalla l.r. 11/2011;
- una progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, al fine dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.
L’analisi dell’inserimento nel paesaggio, con un livello di dettaglio adeguato rispetto ai valori paesaggistici si articola in:
- analisi dei livelli di tutela;
- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti naturali e antropiche e dell’evoluzione storica del territorio;
- analisi dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio, con un livello di dettaglio adeguato rispetto alla potenza dell'impianto proposto.
La localizzazione dell’impianto dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolici, siti archeologici di valenza paesaggistica, piazze e strade). Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche di ruralità, sia in termini dimensionali che morfologici
Al termine della vita utile dell'impianto si dovrà procedere alla dismissione dello stesso e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, c. 4 del dlgs. n. 387/2003. Nella progettazione e realizzazione dell'impianto si dovranno privilegiare soluzioni che consentano una riduzione degli impatti delle opere di ripristino
Sede:
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Segreteria
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Orari:
Dal Lunedì al Venerdì 10,30/13,00
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